E' opportuno delineare i limiti concessi all'autonomia negoziale delle parti in materia di accordi di convivenza.
Le parti possono certamente concordare negli accordi di convivenza di acquistare beni immobili o mobili in situazione di comproprietà, eventualmente anche stabilendo quote di proprietà diverse.
Spesso gli accordi di convivenza disciplinano anche le modalità di esercizio dei diritti sui beni acquistati in comune e sulla sorte di tali beni al momento della cessazione della convivenza. A volte le parti indicano nell'accordo di convivenza anche la misura della partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie, in base alla proprie capacità di reddito e sostanze.
E' altresì ammissibile inserire nell'accordo, penali previste in caso di violazione delle disposizioni contrattuali suscettibili di valutazione economica, purché la singola obbligazione non sia in contrasto con norme inderogabili di legge o non incida su diritti indisponibili.
La forma dei contratti di convivenza è libera. Se nell'accordo vengono inserite disposizioni connesse a negozi che richiedono una forma ab substantiam, la stessa forma dovrà essere adottata per la redazione del contratto di convivenza.
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